ANSPI REGGIO EMILIA

GREEN PASS: OBBLIGHI NELLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ E LAVORATORI

Il Decreto Legge n. 105 approvato lo scorso 23 luglio e pubblicato il giorno stesso in Gazzetta Uffciale con n. 175 (“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”), convertito poi nella Legge n. 126/2021, oltre a prorogare lo stato di emergenza sino al prossimo 31 dicembre, contiene tra le varie norme l’obbligo dal 6 agosto di “certificazione verde“, più nota come “green pass“, per l’accesso ai servizi di associazioni culturali e centri sportivi.

Entrando più nel dettaglio, si legge che la certificazione occorre sempre per le seguenti attività:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso
  • sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione

L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi (perchè di età inferiore ai 12 anni) o esentati dal vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.  

Per gli eventi sportivi fare riferimento a quanto previsto dal CONI, dalle Federazioni e dagli EPS di riferimento.

Dunque, i soci che non hanno la certificazione verde possono partecipare solo alle attività sociali svolte all’aperto, ad eccezione di quelle che per leggi specifiche richiedono sempre il possesso del green pass, anche se svolte all’aperto: spettacoli, cinema, concerti…

In ogni caso, le varie proposte delle associazioni ANSPI ai propri soci, anche all’aperto, restano subordinate all’applicazione dei protocolli sanitari (distanziamento, mascherine, igienizzante, ecc.) e al rispetto delle precedenti linee guida adottate per le singole attività (bar, ristorazione, gioco delle carte, attività ludico-sportiva, corsi di formazione, teatro, musica, turismo sociale, …).

Spetta al Consiglio direttivo dell’Associazione designare uno o più soci al controllo del rispetto delle prescrizioni, riportando i nominativi nel verbale della riunione di Consiglio.

Violazioni all’obbligo di presentazione del green pass potranno subire sanzioni pecuniarie comprese tra 400,00 e 1000,00 euro, sia nei confronti del Circolo/Associazione (sul quale gravano pertanto gli oneri di controllo, nel rispetto degli adempimenti privacy) che dei soci fruitori dei servizi e delle proposte. Inoltre, qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

OBBLIGO DI GREEN PASS PER LAVORATORI E VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI

Aggiornamento del 29 settembre 2021

Per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, il D.L. n. 127/2021 estende l’obbligo di green pass, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, per l’accesso ai luoghi di lavoro, sia del settore pubblico che di quello privato, compresi tutti gli operatori a vario titolo coinvolti nelle attività di Associazioni (sportive e culturali), Società Sportive Dilettantistiche ed Enti del Terzo Settore, dipendenti, istruttori sportivi ma anche volontari.

Nell’articolo 3 (disposizioni urgenti sull’impiego di certi cazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato) si sancisce che chiunque eserciti una attività lavorativa deve possedere ed esibire, su richiesta, il green pass per accedere ai luoghi in cui svolge la sua attività.  

L’onere si applica anche a tutti quei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.

Vale anche in questo caso l’eccezione per coloro che risultino esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.  

Spetta ai Presidenti delle Associaizoni in quanto datori di lavori, e ai titolari dei servizi in appalto, la verifica del rispetto delle prescrizioni.

Anche in questo caso sono previste sanzioni nel caso in cui i lavoratori/volontari non siano in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora non l’avessero con sè al momento di accesso ai luoghi di impiego: verranno considerati assenti ingiustificati fino al momento di presentazione della stessa. Per questi giorni di assenza ingiustificata, inoltre, non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Restano però escluse ulteriori conseguenze disciplinari ed è preservato il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Gli Enti che impiegano meno di quindici dipendenti, passato il quinto giorno di assenza ingiustificata, possono sospendere il lavoratore/volontario per un periodo corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque non superiore a dieci giorni, più eventuali altri 10 ma per una sola volta, sino al 31 dicembre.