DPCM 3 DICEMBRE 2020: attività ancora sospese
Nesuna novità per le attività di oratori, circoli e associazioni affiliate ANSPI dal nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 nell’ambito delle azioni e dei provvedimenti messi in atto per limitare e contrastare la diffusione del virus “Sars-Cov-2” agente della malattia respiratoria denominata “Covid-19”.
È quanto emerge nell’articolo 1 comma f) dove si comunica che le attività di molti soggetti, tra i quali i centri culturali, sociali e ricreativi rimangono sospese fino ad ulteriori provvedimenti.
f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri
natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione
per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o te-
rapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri
ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di
piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività
motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli
sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto
delle norme di distanziamento sociale e senza alcun as-
sembramento, in conformità con le linee guida emanate
dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico
sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è inter-
detto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono con-
sentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quel-
le dei centri di addestramento e delle strutture dedicate
esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa
in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico,
che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee
guida vigenti;
Nell’ultimo articolo del Decreto, il 14 (disposizioni finali), nel paragrafo 1 si parla anche della durata dell’attuale provvedimento: fino al 15 gennaio 2021.
Le disposizioni del presente decreto si applicano
dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 no-
vembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021,
salvo quanto previsto al comma 3.
Fanno eccezione, quindi sono consentite nel rispetto di tutte le direttive sanitarie, solo le attività collegate all’istruzione scolastica (doposcuola) e alle attività ludiche con bambini piccoli, e le lezioni e laboratori pratici ma solo di tipo individuale e non di gruppo.